Corte costituzionale n. 62/2026: non è necessaria una duplicazione dell’iscrizione all’Albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 tra aggiudicatario e società di progetto. La soluzione accolta dalla Consulta presuppone, tuttavia, la permanenza nella compagine societaria del soggetto qualificato che ha partecipato alla gara e fornito i requisiti necessari per l’affidamento.
Avv. Maria Fazio
La società di progetto assume un ruolo particolarmente delicato quando un Comune affida a terzi le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate.In questi casi, la questione centrale è stabilire chi debba possedere l’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.
La questione va ben oltre un dato meramente formale. L’iscrizione all’Albo presidia infatti requisiti tecnici, finanziari, professionali e di onorabilità richiesti ai soggetti privati chiamati a esercitare attività particolarmente delicate nella gestione delle entrate degli enti locali. Parallelamente, la disciplina dei contratti pubblici consente all’aggiudicatario di una concessione in finanza di progetto di costituire una società destinata specificamente alla sua esecuzione.
È nel punto di incontro tra queste due discipline che si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2026, depositata il 30 aprile 2026. Una pronuncia rilevante non soltanto perché risolve il dubbio sull’autonoma iscrizione della società di progetto, ma soprattutto perché chiarisce a quali condizioni il requisito posseduto dall’aggiudicatario continua a garantire la legittimità del modello organizzativo adottato.
Il caso da cui nasce la questione
Il giudizio costituzionale trae origine da controversie sorte davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
In uno dei giudizi erano stati impugnati quattro avvisi di accertamento relativi all’IMU per gli anni dal 2019 al 2022. Gli atti erano riconducibili a Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (NOV), società non iscritta direttamente all’Albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.
NOV era stata costituita quale società di progetto da Municipia S.p.A., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie e soggetto, invece, in possesso dell’iscrizione all’Albo.
Il nodo giuridico era dunque preciso:può la società di progetto svolgere le attività di accertamento e riscossione e adottare i relativi atti senza possedere una propria autonoma iscrizione, quando tale requisito sia già posseduto dalla società aggiudicataria che ne è socia?
La disciplina dell’Albo e la società di progetto
L’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446/1997 consente agli enti locali di affidare a terzi, nel rispetto della normativa europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate.
Tra i soggetti ai quali tali attività possono essere affidate rientrano quelli iscritti nell’Albo previsto dall’art. 53 del medesimo decreto legislativo. L’iscrizione è funzionale alla verifica della presenza di adeguati requisiti tecnici e finanziari, di professionalità e di onorabilità.
Parallelamente, la disciplina della finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario possa costituire una società di progetto — oggi società di scopo ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 36/2023 — destinata a subentrare nel rapporto di concessione.
La Corte sottolinea, però, un dato decisivo: tale subentro non costituisce una cessione del contratto. Inoltre, i soci che hanno contribuito a formare i requisiti necessari per la qualificazione sono tenuti a mantenere la propria partecipazione nella società secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici.
È proprio questa relazione tra aggiudicatario qualificato e società di progetto a rappresentare la chiave interpretativa dell’intera decisione.
L’intervento del legislatore: niente doppia iscrizione
L’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025, è intervenuto interpretando gli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997.
La disposizione stabilisce che le società di scopo previste dall’art. 194 del d.lgs. n. 36/2023 e le società di progetto disciplinate dal previgente art. 184 del d.lgs. n. 50/2016, costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non devono essere autonomamente iscritte nell’Albo quando la società aggiudicataria della gara, socia della stessa società di progetto o di scopo, risulti già iscritta.
La norma stabilisce inoltre che gli atti di accertamento e riscossione emessi dalle società interessate devono essere considerati legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, che resta tenuto a garantire in solido l’adempimento delle prestazioni direttamente erogate dalla società.
Per la Consulta si tratta realmente di interpretazione autentica
Uno dei principali dubbi sollevati dal giudice tributario riguardava la natura dell’intervento legislativo. Secondo la prospettazione rimessa alla Corte, il legislatore non avrebbe interpretato una disciplina esistente, ma avrebbe introdotto retroattivamente una regola nuova, incidendo anche sui giudizi già pendenti.
La Corte costituzionale non accoglie questa ricostruzione.
Secondo la sentenza n. 62/2026, la disposizione del 2025 esplicita uno dei significati già ricavabili, attraverso una lettura sistematica, dal rapporto tra la normativa sulle entrate locali e quella sui contratti pubblici.
Il rinvio operato dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 alle procedure vigenti per l’affidamento dei servizi pubblici locali consente infatti di considerare anche la disciplina della finanza di progetto e la particolare posizione della società costituita dall’aggiudicatario per eseguire la concessione.
La Consulta rileva inoltre come fosse effettivamente emersa un’incertezza interpretativa. Alcune pronunce avevano già ritenuto sufficiente l’iscrizione dell’aggiudicataria, mentre la questione era stata ritenuta caratterizzata da “gravi difficoltà interpretative” anche in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
In questo quadro, l’intervento legislativo viene quindi qualificato dalla Corte comegenuina interpretazione autenticae non come introduzione retroattiva di una disciplina completamente nuova.
Il punto centrale: non basta dire che la società di progetto non deve iscriversi
È questo il passaggio della pronuncia che merita particolare attenzione.
La sentenza non si limita ad affermare che la società di progetto può operare senza duplicare l’iscrizione all’Albo posseduta dall’aggiudicatario.
La ragione per la quale tale duplicazione non è necessaria risiede nel fatto cheil socio qualificato deve continuare a far parte della società di progetto e deve continuare ad assicurare l’apporto professionale che ha consentito l’affidamento della concessione.
La Corte richiama la disciplina in forza della quale il socio che ha fornito i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alla gara è tenuto a mantenere la propria partecipazione nella società fino alla verifica della corretta esecuzione della concessione.
Ne deriva una conseguenza particolarmente significativa: l’aggiudicatario che possiede l’iscrizione all’Albo e che ha costituito la società di progetto non può semplicemente dismettere la propria qualità di socio dopo avere ottenuto l’affidamento.
La Consulta precisa infatti che, qualora il socio qualificato cedesse la propria partecipazione in violazione dell’obbligo di mantenimento oppure perdesse il requisito soggettivo,anche la società di progetto ne risentirebbe e non potrebbe più proseguire l’affidamento ricevuto dall’ente locale.
La continuità del requisito, quindi, non è un elemento marginale del rapporto societario: costituisce parte della garanzia che il sistema richiede affinché una società non autonomamente iscritta possa svolgere attività riservate nell’ambito della concessione.
Un limite ulteriore: chi esegue le attività riservate deve possedere i requisiti
La Corte affronta anche l’ipotesi, diversa da quella concretamente esaminata nel giudizio principale, in cui l’aggiudicatario sia formato da più soggetti che abbiano presentato un’offerta congiunta.
In tale situazione la sentenza precisa che tutti i soggetti destinati a eseguire le prestazioni riservate di accertamento e riscossione, nonché quelle di supporto e propedeutiche per le quali l’iscrizione sia richiesta, devono essere in possesso del relativo requisito.
La pronuncia, pertanto, non apre la strada a una circolazione indiscriminata dell’abilitazione. Conferma piuttosto che il requisito deve restare concretamente riferibile ai soggetti qualificati chiamati a garantire l’esecuzione delle attività affidate.
Gli effetti sui giudizi pendenti e il tema della retroattività
La Corte esclude anche che l’efficacia della norma nei rapporti anteriori determini una illegittima interferenza del legislatore sui giudizi pendenti.
La Consulta osserva che, prima dell’intervento normativo, non risultava formato un orientamento consolidato che avesse dichiarato invalidi gli atti tributari emessi dalla società di progetto non autonomamente iscritta. Al contrario, proprio l’esistenza di differenti letture interpretative aveva determinato il ricorso al rinvio pregiudiziale.
Secondo la Corte, quindi, non si era consolidato un affidamento contrario alla soluzione successivamente resa esplicita dal legislatore.
La sentenza attribuisce inoltre rilievo all’esigenza generale di certezza del diritto in una materia suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi e anche in ambiti territoriali diversi da quello napoletano.
In tale contesto, la retroattività connessa alla disposizione interpretativa viene ritenuta compatibile con i principi costituzionali e convenzionali esaminati.
Nessuna alterazione della concorrenza
La Consulta respinge anche la censura secondo cui il sistema introdurrebbe un trattamento privilegiato per le società di progetto.
Il ragionamento della Corte muove da una distinzione essenziale:la società di progetto non partecipa alla gara in luogo di un soggetto privo dei requisiti.
Essa viene costituita soltanto dopo l’aggiudicazione dal soggetto che, per partecipare alla procedura e ottenere la concessione, deve essere già in possesso dei requisiti richiesti.
Non sono quindi comparabili, secondo la Consulta, la situazione della società di progetto — diretta emanazione dell’aggiudicatario qualificato — e quella di un operatore che sia privo sin dall’origine dei requisiti necessari per accedere alla procedura.
La norma non è una legge-provvedimento diretta a sanare il singolo caso
Un ulteriore profilo riguardava la previsione secondo cui gli atti emessi dalle società di progetto sono da considerare legittimi.
La Corte esclude che tale disposizione abbia natura di legge-provvedimento diretta a risolvere legislativamente la specifica controversia relativa a NOV.
La norma, osserva la Consulta, ha carattere astratto e non riguarda un numero determinato di destinatari né una singola posizione giuridica. Inoltre, non sottrae all’amministrazione l’adozione dei singoli atti di accertamento o riscossione, ma interviene esclusivamente sul piano della disciplina normativa applicabile.
La portata della sentenza per enti locali e concessionari
La decisione della Corte costituzionale offre certamente maggiore certezza agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla finanza di progetto per la gestione delle proprie entrate, ma non consente di ridurre la verifica della legittimità dell’affidamento alla semplice constatazione che la società aggiudicataria sia iscritta all’Albo.
Il principio affermato dalla Corte richiede invece una ricostruzione più completa.
Occorre verificare quale soggetto abbia partecipato alla gara e fornito i requisiti di qualificazione; se tale soggetto sia effettivamente iscritto all’Albo per le attività riservate; quale sia il rapporto societario con la società di progetto; se il socio qualificato abbia mantenuto la propria partecipazione e se continui a possedere il requisito durante l’esecuzione della concessione.
Dal punto di vista del contenzioso tributario, quindi, la sentenza n. 62/2026 non rende irrilevante il controllo sulla legittimazione del soggetto che emette l’atto. Lo rende, piuttosto,più articolato.
L’indagine non può arrestarsi alla denominazione riportata sull’avviso di accertamento né alla sola iscrizione formale della società di progetto. Deve ricostruire il titolo dell’affidamento e la continuità dei requisiti lungo l’intera struttura utilizzata per l’esecuzione della concessione.
TFC Focus | Implicazioni operative
La sentenza n. 62/2026 non afferma un principio generale secondo cui un soggetto non iscritto all’Albo può esercitare attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.
La soluzione accolta dalla Corte riguarda la specifica struttura della società di progetto prevista dalla disciplina dei contratti pubblici e presuppone che il soggetto aggiudicatario, in possesso dell’iscrizione e dei requisiti che hanno consentito l’accesso alla gara, rimanga nella compagine societaria e continui ad assicurare il proprio apporto qualificato.
È quindi riduttivo concentrare il controllo sulla sola domanda: “la società che ha emesso l’atto è iscritta all’Albo?”.
La verifica deve riguardare l’intera filiera dell’affidamento: procedura di gara, aggiudicatario, requisito ex art. 53, costituzione della società di progetto, permanenza del socio qualificato e concreta attribuzione delle attività di accertamento e riscossione. È in questa continuità tra qualificazione dell’aggiudicatario ed esecuzione della concessione che la Corte individua la ragione della mancata necessità di una doppia iscrizione.
Per gli enti locali
La gestione dell’accertamento e della riscossione richiede oggi una verifica che non si esaurisce nella correttezza formale del singolo atto, ma investe anche la struttura dell’affidamento, i requisiti dei soggetti coinvolti e la continuità della loro legittimazione.
Lo Studio Legale TFC affianca gli enti locali nell’analisi delle procedure, nella verifica dei profili giuridici che possono incidere sulla tenuta degli atti e nella gestione del contenzioso tributario, con particolare attenzione alla disciplina delle entrate locali.
Comprendere la filiera dell’affidamento prima che diventi oggetto di contenzioso rappresenta, per l’ente, una forma di prevenzione giuridica non meno importante della difesa in giudizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 62/2026, Presidente Amoroso, Redattore Antonini, udienza pubblica e decisione del 24 febbraio 2026, deposito 30 aprile 2026.
Fonte ufficiale:Corte costituzionale – sentenza n. 62/2026.




