La legittimazione dell’agente della riscossione nelle controversie tributarie è al centro della sentenza della Corte di Cassazione n. 14806 del 18 maggio 2026, che distingue la posizione processuale dell’agente dalla titolarità sostanziale del credito.
La controversia: contributi consortili e cartella di pagamento
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica richiesti dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per le annualità 2013 e 2014. Le contestazioni della contribuente investivano i presupposti della pretesa contributiva, anziché vizi propri dell’attività di riscossione.
Nel giudizio di appello, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) aveva contestato la propria legittimazione passiva rispetto a questioni riferibili all’attività dell’ente impositore. Il giudice di secondo grado aveva condiviso tale impostazione. La contribuente ha quindi dedotto davanti alla Cassazione la violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, sostenendo che l’agente della riscossione dovesse essere considerato legittimato anche quando la controversia riguardava il merito del credito.
La distinzione decisiva: legittimazione processuale e merito del credito
Con il rigetto del primo motivo di ricorso, la Corte precisa che non possono essere sovrapposti due profili distinti: lalegitimatio ad processumdell’agente della riscossione e lalegitimatio ad causamrelativa ai motivi di impugnazione dell’atto impositivo.
La prima non era stata negata: ADER aveva potuto proporre appello e il suo gravame non era stato dichiarato inammissibile. Il secondo profilo riguarda, invece, il soggetto al quale sono riferibili le contestazioni sul rapporto tributario. Quando si discute del fondamento del credito, la posizione sostanziale da scrutinare è quella dell’ente impositore, titolare della pretesa.
La Cassazione afferma, infatti, che:
«il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del credito erariale, è l’ente impositore»
È questo il passaggio centrale della pronuncia: la carenza di legittimazione rispetto alle questioni di merito non coincide con un’incapacità dell’agente di stare in giudizio, difendersi o impugnare la decisione.
Il contribuente può agire contro il solo agente della riscossione?
La sentenza non afferma che il ricorso proposto nei confronti dell’agente della riscossione sia automaticamente inammissibile quando deduca vizi inerenti alla formazione del titolo o al fondamento della pretesa.
Al contrario, richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull’impugnazione della cartella anche per vizi non propri della riscossione, in assenza di un litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
La Corte rinvia, in particolare, alle Sezioni Unite n. 22080/2017, oltre che alle Sezioni Unite n. 16412/2007.
La corretta lettura della pronuncia richiede, quindi, di evitare un equivoco: riconoscere che il credito appartiene all’ente impositore non significa escludere in via generale la legittimazione processuale dell’agente convenuto.
L’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 e il coinvolgimento dell’ente impositore
La Cassazione richiama, inoltre, il meccanismo della chiamata dell’ente impositore previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, qualificandolo in termini dilitis denuntiatio.
La distinzione fra attività di riscossione e presupposti del credito non impedisce, dunque, la presenza dell’agente nel processo; rende però essenziale individuare il soggetto cui compete la difesa del rapporto sostanziale.
Il riferimento a tale disposizione va letto nella specifica disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: per i concessionari diversi da ADER occorre verificare le norme applicabili al servizio affidato e al relativo rapporto processuale.
Conclusioni
La sentenza n. 14806/2026 non sancisce una generale estraneità dell’agente della riscossione alle controversie tributarie sul merito.
Afferma, più precisamente, che la sua legittimazione processuale deve restare distinta dalla titolarità sostanziale del credito contestato, che appartiene all’ente impositore.
Per i soggetti coinvolti nella riscossione, il criterio decisivo è quindi la natura delle censure formulate dal contribuente: una distinzione che incide sulla ripartizione delle difese, ma che non può essere trasformata in una regola automatica di esclusione dal processo.




