Società di progetto e tributi locali: la Consulta chiarisce chi può emettere gli accertamenti

Corte costituzionale n. 62/2026: non è necessaria una duplicazione dell’iscrizione all’Albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 tra aggiudicatario e società di progetto. La soluzione accolta dalla Consulta presuppone, tuttavia, la permanenza nella compagine societaria del soggetto qualificato che ha partecipato alla gara e fornito i requisiti necessari per l’affidamento. Avv. Maria Fazio La società di progetto assume un ruolo particolarmente delicato quando un Comune affida a terzi le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate. In questi casi, la questione centrale è stabilire chi debba possedere l’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. La questione va ben oltre un dato meramente formale. L’iscrizione all’Albo presidia infatti requisiti tecnici, finanziari, professionali e di onorabilità richiesti ai soggetti privati chiamati a esercitare attività particolarmente delicate nella gestione delle entrate degli enti locali. Parallelamente, la disciplina dei contratti pubblici consente all’aggiudicatario di una concessione in finanza di progetto di costituire una società destinata specificamente alla sua esecuzione. È nel punto di incontro tra queste due discipline che si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2026, depositata il 30 aprile 2026. Una pronuncia rilevante non soltanto perché risolve il dubbio sull’autonoma iscrizione della società di progetto, ma soprattutto perché chiarisce a quali condizioni il requisito posseduto dall’aggiudicatario continua a garantire la legittimità del modello organizzativo adottato. Il caso da cui nasce la questione Il giudizio costituzionale trae origine da controversie sorte davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. In uno dei giudizi erano stati impugnati quattro avvisi di accertamento relativi all’IMU per gli anni dal 2019 al 2022. Gli atti erano riconducibili a Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (NOV), società non iscritta direttamente all’Albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. NOV era stata costituita quale società di progetto da Municipia S.p.A., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie e soggetto, invece, in possesso dell’iscrizione all’Albo. Il nodo giuridico era dunque preciso: può la società di progetto svolgere le attività di accertamento e riscossione e adottare i relativi atti senza possedere una propria autonoma iscrizione, quando tale requisito sia già posseduto dalla società aggiudicataria che ne è socia? La disciplina dell’Albo e la società di progetto L’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446/1997 consente agli enti locali di affidare a terzi, nel rispetto della normativa europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate. Tra i soggetti ai quali tali attività possono essere affidate rientrano quelli iscritti nell’Albo previsto dall’art. 53 del medesimo decreto legislativo. L’iscrizione è funzionale alla verifica della presenza di adeguati requisiti tecnici e finanziari, di professionalità e di onorabilità. Parallelamente, la disciplina della finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario possa costituire una società di progetto — oggi società di scopo ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 36/2023 — destinata a subentrare nel rapporto di concessione. La Corte sottolinea, però, un dato decisivo: tale subentro non costituisce una cessione del contratto. Inoltre, i soci che hanno contribuito a formare i requisiti necessari per la qualificazione sono tenuti a mantenere la propria partecipazione nella società secondo quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici. È proprio questa relazione tra aggiudicatario qualificato e società di progetto a rappresentare la chiave interpretativa dell’intera decisione. L’intervento del legislatore: niente doppia iscrizione L’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025, è intervenuto interpretando gli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997. La disposizione stabilisce che le società di scopo previste dall’art. 194 del d.lgs. n. 36/2023 e le società di progetto disciplinate dal previgente art. 184 del d.lgs. n. 50/2016, costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non devono essere autonomamente iscritte nell’Albo quando la società aggiudicataria della gara, socia della stessa società di progetto o di scopo, risulti già iscritta. La norma stabilisce inoltre che gli atti di accertamento e riscossione emessi dalle società interessate devono essere considerati legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, che resta tenuto a garantire in solido l’adempimento delle prestazioni direttamente erogate dalla società. Per la Consulta si tratta realmente di interpretazione autentica Uno dei principali dubbi sollevati dal giudice tributario riguardava la natura dell’intervento legislativo. Secondo la prospettazione rimessa alla Corte, il legislatore non avrebbe interpretato una disciplina esistente, ma avrebbe introdotto retroattivamente una regola nuova, incidendo anche sui giudizi già pendenti. La Corte costituzionale non accoglie questa ricostruzione. Secondo la sentenza n. 62/2026, la disposizione del 2025 esplicita uno dei significati già ricavabili, attraverso una lettura sistematica, dal rapporto tra la normativa sulle entrate locali e quella sui contratti pubblici. Il rinvio operato dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 alle procedure vigenti per l’affidamento dei servizi pubblici locali consente infatti di considerare anche la disciplina della finanza di progetto e la particolare posizione della società costituita dall’aggiudicatario per eseguire la concessione. La Consulta rileva inoltre come fosse effettivamente emersa un’incertezza interpretativa. Alcune pronunce avevano già ritenuto sufficiente l’iscrizione dell’aggiudicataria, mentre la questione era stata ritenuta caratterizzata da “gravi difficoltà interpretative” anche in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. In questo quadro, l’intervento legislativo viene quindi qualificato dalla Corte come genuina interpretazione autentica e non come introduzione retroattiva di una disciplina completamente nuova. Il punto centrale: non basta dire che la società di progetto non deve iscriversi È questo il passaggio della pronuncia che merita particolare attenzione. La sentenza non si limita ad affermare che la società di progetto può operare senza duplicare l’iscrizione all’Albo posseduta dall’aggiudicatario. La ragione per la quale tale duplicazione non è necessaria risiede nel fatto che il socio qualificato deve continuare a far parte della società di progetto e deve continuare ad assicurare l’apporto professionale che ha consentito l’affidamento della concessione. La Corte richiama la disciplina in forza della quale il socio che ha fornito i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alla gara è tenuto a mantenere la propria partecipazione