Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2026, n. 7
Per lungo tempo l’art. 2941 cc ha previsto la sospensione della prescrizione tra coniugi, ma non tra conviventi di fatto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2026, ha stabilito che questa differenza non è più compatibile con la Costituzione: anche tra conviventi di fatto la prescrizione deve rimanere sospesa.
La decisione nasce da una vicenda molto concreta, nella quale una donna aveva prestato al proprio compagno oltre 63.000 euro e, dopo la fine della convivenza, ne aveva chiesto la restituzione.
Che cosa significa sospensione della prescrizione?
La prescrizione è il meccanismo attraverso il quale, con il trascorrere del tempo, un diritto può non essere più fatto valere se il titolare non compie determinati atti.
La sospensione, invece, comporta che il decorso del termine si “fermi” per un determinato periodo.
L’art. 2941 del codice civile già prevedeva la sospensione della prescrizione nei rapporti tra coniugi.
La questione sottoposta alla Corte costituzionale riguardava proprio l’assenza di una previsione analoga per le persone che, pur non essendo sposate, vivono in una convivenza stabile e caratterizzata da un legame affettivo.
Il caso esaminato dalla Corte costituzionale
La vicenda nasce da una lunga relazione di convivenza.
La donna aveva prestato al compagno 63.713 euro, utilizzati per realizzare lavori di miglioramento su un immobile di proprietà esclusiva dell’uomo.
Nel 2006 il compagno aveva riconosciuto per iscritto di aver ricevuto quella somma a titolo di prestito e si era impegnato a restituirla.
La coppia aveva continuato a convivere per oltre dieci anni.
La convivenza era terminata il 3 novembre 2016.
Solo dopo la fine della relazione la donna aveva iniziato a chiedere la restituzione della somma, inviando diverse comunicazioni all’ex compagno.
Il problema era però rappresentato dal tempo trascorso.
Secondo il Tribunale di Firenze, il termine di prescrizione decennale era già decorso prima della cessazione della convivenza.
Perché la prescrizione era un problema per i conviventi?
La questione affrontata dalla Corte costituzionale parte da una considerazione molto concreta.
Durante una relazione familiare stabile, chiedere formalmente la restituzione di una somma di denaro o compiere un atto giudiziale nei confronti del proprio partner può incidere profondamente sul rapporto.
La disciplina della sospensione della prescrizione tra coniugi tiene conto proprio di questa particolare situazione.
Secondo la Corte, non è ragionevole pretendere che una persona debba scegliere tra tutelare il proprio diritto e mettere a rischio la stabilità del rapporto familiare.
La convivenza di fatto è una formazione familiare tutelata dalla Costituzione
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda l’evoluzione del riconoscimento giuridico della famiglia di fatto.
La Corte ricorda come, nel corso degli anni, la propria giurisprudenza abbia progressivamente riconosciuto la convivenza stabile come una formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione.
Anche il legislatore, con la legge n. 76 del 2016, ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto, definendole come rapporti tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
La sentenza non afferma una generale e completa equiparazione tra matrimonio e convivenza di fatto.
La Corte precisa che i due istituti continuano ad avere caratteristiche differenti e che non è possibile parlare di una generale equivalenza delle rispettive discipline.
Ma quando una specifica disposizione di legge tutela un determinato interesse e lo stesso è presente sia nel matrimonio sia nella convivenza, deve verificarsi se una diversa disciplina sia ancora ragionevole.
Ed è proprio ciò che la Corte ha fatto con la sospensione della prescrizione.
La decisione: la prescrizione si sospende anche tra conviventi
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto.
La decisione riguarda sia le coppie eterosessuali sia le coppie dello stesso sesso, poiché la nozione di “conviventi di fatto” utilizzata dalla Corte richiama quella prevista dalla legge n. 76 del 2016.
Un ulteriore aspetto importante riguarda la prova della convivenza.
Secondo la Corte, la registrazione anagrafica costituisce uno strumento probatorio agevolato, ma non è l’unico modo per dimostrare l’esistenza e la durata della convivenza. Questa può essere provata anche attraverso altri mezzi.
Perché la sentenza è importante?
La sentenza n. 7/2026 della Corte costituzionale interviene su una questione molto concreta: la tutela dei diritti economici all’interno delle convivenze.
Il convivente che vanta un credito nei confronti dell’altro non deve essere costretto, durante la relazione, a scegliere tra la tutela del proprio diritto e la conservazione del rapporto affettivo.
La Corte ha riconosciuto che la stessa esigenza di protezione che giustifica la sospensione della prescrizione tra coniugi può sussistere anche all’interno di una convivenza di fatto stabile.
La decisione rappresenta un ulteriore passaggio nel progressivo riconoscimento della rilevanza giuridica delle convivenze di fatto, senza però cancellare le differenze che continuano a esistere tra matrimonio e convivenza.




