Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12225/2026 risolvono il contrasto sulla natura del CUP e sulla giurisdizione competente

L’introduzione del Canone unico patrimoniale (CUP) ad opera dell’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 ha posto una questione di particolare rilievo: quale sia la natura giuridica del nuovo prelievo e, conseguentemente, quale giudice sia competente a conoscere delle controversie relative alla sua applicazione.

La difficoltà nasce dalla particolare struttura della riforma. Il legislatore ha infatti ricondotto nell’ambito del CUP entrate che, nel precedente sistema, non avevano tutte la medesima natura: TOSAP, ICP, diritto sulle pubbliche affissioni e CIMP, di natura tributaria, e COSAP, qualificata invece come entrata patrimoniale.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, riguardava proprio il riparto di giurisdizione: se le controversie relative al CUP dovessero essere devolute al giudice tributario, al giudice ordinario oppure se la soluzione dovesse dipendere dal contenuto concreto della pretesa.

Con la sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione unitaria: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria e le controversie relative al prelievo rientrano, conseguentemente, nella giurisdizione tributaria.

La natura del CUP deve essere ricavata dalla disciplina del nuovo prelievo

Per le Sezioni Unite, la qualificazione del CUP non può essere determinata dal solo nomen iuris. La circostanza che il legislatore abbia utilizzato l’espressione “canone patrimoniale” non è infatti decisiva: occorre verificare la struttura sostanziale dell’obbligazione.

La Corte individua i caratteri che consentono di riconoscere la natura tributaria di una prestazione patrimoniale nella fonte legislativa, nella doverosità dell’obbligazione, nell’assenza di un rapporto sinallagmatico con una specifica controprestazione dell’ente, nel collegamento con un presupposto economicamente rilevante e nella destinazione delle risorse alla spesa pubblica.

La disciplina del CUP presenta, secondo la Cassazione, tutti questi elementi.

Il comma 819 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 individua due distinti elementi costitutivi: l’occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, e la diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme previste dalla legge.

La diversità dei presupposti non determina però l’esistenza di due prelievi autonomi. La disciplina è costruita in larga parte unitariamente quanto a soggetti passivi, regolamentazione, dichiarazione, pagamento, controlli, sanzioni, riduzioni ed esenzioni. Anche la diversa modalità di determinazione del canone risponde alle caratteristiche proprie dell’occupazione e della pubblicità e non incide sulla natura del prelievo.

CUP per l’occupazione del suolo pubblico: il superamento della distinzione tra TOSAP e COSAP

È nella disciplina dell’occupazione di suolo pubblico che la pronuncia assume particolare rilievo.

Prima dell’introduzione del CUP, TOSAP e COSAP costituivano infatti due figure differenti: la prima aveva natura tributaria, mentre la seconda era stata qualificata come prestazione patrimoniale collegata all’utilizzazione particolare del bene pubblico.

Secondo le Sezioni Unite, la disciplina del nuovo canone non consente di trasferire questa distinzione all’interno del CUP. La legge n. 160 del 2019 ha individuato direttamente nell’occupazione il presupposto del nuovo prelievo e ha previsto che esso sia dovuto anche in caso di occupazione abusiva.

La concessione o l’autorizzazione non costituiscono pertanto la fonte di un rapporto sinallagmatico nel quale il pagamento del canone rappresenti il corrispettivo della prestazione dell’amministrazione. La loro rilevanza è inserita nella disciplina del rapporto, ma il CUP trova la propria fonte nell’obbligazione prevista dalla legge.

Proprio la disciplina dell’occupazione abusiva assume, in questo ragionamento, un valore decisivo. Se il canone fosse il corrispettivo della concessione, non sarebbe infatti coerente prevederne la debenza anche quando un titolo concessorio non esiste.

Per la stessa ragione, il riferimento all’“indennità” previsto dalla legge per le occupazioni abusive non determina la nascita di una distinta obbligazione di natura risarcitoria o patrimoniale: la somma resta ricondotta alla disciplina del CUP.

La Cassazione giunge così a una conclusione precisa: il nuovo Canone unico patrimoniale, anche nella componente relativa all’occupazione, si colloca sul piano tributario e supera la precedente alternativa tra il modello della TOSAP e quello della COSAP.

Il presupposto economicamente rilevante e l’assenza di sinallagma

La natura tributaria del CUP trova ulteriore conferma nel collegamento tra il prelievo e un presupposto economicamente rilevante.

Per l’occupazione, l’utilità deriva dall’uso particolare del bene pubblico mentre per la pubblicità, dalla diffusione del messaggio pubblicitario. La legge rapporta, inoltre, la determinazione del canone alle caratteristiche concrete della fattispecie attraverso parametri oggettivi.

A ciò si aggiunge l’assenza di un rapporto sinallagmatico. Il soggetto obbligato, infatti, non corrisponde il CUP quale prezzo di una specifica attività dell’ente, ma è tenuto al relativo pagamento in forza della disciplina legislativa quando si realizza il presupposto previsto dalla legge.

Anche la destinazione delle somme assume rilievo nel ragionamento delle Sezioni Unite: le entrate derivanti dal CUP confluiscono nelle risorse degli enti destinatari e concorrono al finanziamento delle loro attività e funzioni, senza essere collegate a una specifica controprestazione individuale.

Considerati nel loro insieme, pertanto, questi elementi hanno portato la Corte a riconoscere al CUP la natura propria di un tributo.

CUP e giudice tributario: le conseguenze per Comuni e uffici tributi

La qualificazione tributaria del Canone unico patrimoniale determina direttamente la soluzione della questione processuale sulla giurisdizione.

Le controversie relative al CUP appartengono alla giurisdizione tributaria. Non è quindi necessario distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, tra la componente relativa all’occupazione e quella relativa alla pubblicità, né fare riferimento alla diversa natura che caratterizzava le entrate confluite nel nuovo istituto.

Per i Comuni e gli uffici tributi, il principio assume rilievo nella gestione degli avvisi di accertamento CUP e delle contestazioni proposte nei confronti degli atti relativi al canone. La pronuncia chiarisce infatti che la natura tributaria del prelievo riguarda tanto l’occupazione quanto la diffusione pubblicitaria.

Il dato processuale è dunque oggi definito dalle Sezioni Unite: il CUP previsto dall’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 è un tributo e il relativo contenzioso appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.

La conclusione delle Sezioni Unite

In conclusione, la sentenza n. 12225/2026 supera l’incertezza derivante dalla diversa natura degli istituti confluiti nel Canone unico patrimoniale e individua nella disciplina del nuovo prelievo gli elementi necessari per qualificarlo unitariamente come tributo.

Le Sezioni Unite hanno quindi definitivamente chiarito la natura del Canone unico patrimoniale, enunciando espressamente il seguente principio di diritto:

«Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria».

Da tale qualificazione discende la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al CUP, con un principio di particolare rilievo per i Comuni e per gli uffici preposti alla gestione e all’accertamento del canone.

Avv. Maria Elena Tomassoni